Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di legge è quello di apportare le necessarie correzioni al libro II, titolo IX-bis, del codice penale, introdotto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, recentemente approvata dal Parlamento, considerata la grande inquietudine che la stessa legge ha suscitato in numerosissime associazioni animaliste e protezioniste.
      Le modifiche che con la presente proposta di legge si prevedono nascono dall'opportunità di formulare una disciplina che trovi concordi sia la maggioranza delle associazioni animaliste, sia le forze politiche che già nel corso dell'iter di approvazione della citata legge n. 189 del 2004 hanno ritenuto necessario modificarne profondamente l'originaria stesura.
      Con le presenti proposte di modifica, sostenute anche da numerose associazioni e gruppi di lavoro animalisti, si vuole anche evitare che la legge n. 189 del 2004

 

Pag. 2

possa comportare in taluni casi addirittura una tutela degli animali inferiore rispetto a quella garantita dal previgente articolo 727 del codice penale.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si propone di cambiare la denominazione del titolo IX-bis del libro II del codice penale in «Dei delitti contro gli animali», in luogo dell'attuale titolo che, in base alla legge n. 189 del 2004, così recita: «Dei delitti contro il sentimento per gli animali». Senza tale modifica del citato titolo IX-bis, si continua a tutelare non gli animali in sé come esseri senzienti, ma solo il sentimento di noi umani verso di loro.
      Viene inoltre prevista la possibilità di perseguire i reati per maltrattamento o uccisione anche a titolo di colpa, così come avviene con il vigente articolo 727 del codice penale, tramite la previsione di pene ridotte a un terzo rispetto all'esecuzione dolosa del reato. Tale previsione è importante in quanto, ad esempio, la norma non punisce chi lascia un cane a soffrire il caldo in macchina. Questo perché non sono sanzionati i comportamenti colposi.
      Inoltre, sempre con l'articolo 1 si provvede a introdurre nel testo dell'articolo 544-quater del codice penale il concetto della salvaguardia delle caratteristiche etologiche nel caso degli spettacoli e a punire anche la mera partecipazione sia agli spettacoli suddetti sia ai combattimenti.
      Inoltre, con la modifica proposta dal presente provvedimento all'articolo 544-sexies del codice penale, la confisca degli animali verrà estesa anche ai casi di abbandono e di detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale. Dato che il rapporto affettivo tra l'animale e il suo affidatario (proprietario) risulterebbe irrimediabilmente compromesso dopo la consumazione dei reati in questione, la confisca risulta conseguenza necessaria per evitarne la possibile ripetizione.
      Si provvede poi a introdurre nel codice penale i reati di abbandono e di detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale, in quanto delitti e non come contravvenzioni.
      L'inserimento di tali reati nel citato titolo IX-bis è richiesto al fine di farli ricadere nei delitti contro gli animali, e quindi di non sottrarli alla prescrizione (più breve) prevista per le contravvenzioni, in quanto sia l'abbandono, sia la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura rappresentano alcune delle forme più comuni e più crudeli di maltrattamento.
      Non si ritiene di dover inserire la necessità di dimostrare la sofferenza, in quanto la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura provoca di per sé sofferenza agli animali; riprova ne sia che l'attuale formulazione dell'articolo 727 del codice penale non prevede tale necessità per la punibilità in caso di detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, avallato in ciò dalla giurisprudenza.
      La punibilità, come avviene ora, è prevista anche nei casi di colpa grave, con pene ridotte a un terzo. La presente proposta di legge comporta altresì l'abrogazione dell'articolo 727 del codice penale.
      Con l'articolo 2 si dispone l'abrogazione dell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601.
      Si riporta l'eccellente motivazione del parere della XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati, approvato il 20 gennaio 2004 nel corso della XIV legislatura, che spiega con chiarezza sia la necessità di abrogare il citato articolo 19-ter, sia la necessità di restituire alle guardie volontarie la loro piena competenza in merito: «durante l'esame presso il Senato sono stati apportati cambiamenti al testo licenziato in prima lettura dalla Camera che riducono in modo significativo la portata della legge e ne hanno parzialmente svuotato la ratio che l'ha ispirata e l'efficacia in fase di applicazione; in particolare, appare grave l'articolo aggiuntivo alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale relativamente alle "leggi speciali in materia di animali", attraverso il quale si rischia di creare una inopportuna ambiguità della normativa sul
 

Pag. 3

maltrattamento, mentre sono necessarie norme chiare e stringenti, soprattutto per la tutela degli animali d'allevamento e degli animali selvatici; un ulteriore elemento negativo deriva dall'intervenuta limitazione delle funzioni di polizia giudiziaria per le guardie volontarie delle associazioni ambientaliste alle sole fattispecie che riguardano gli animali d'affezione».
      Con l'articolo 4 della presente proposta di legge si provvede a modificare l'articolo 6 della legge n. 189 del 2004, relativo ai soggetti che effettueranno la vigilanza sul rispetto della stessa legge.
      Tra i soggetti addetti alla vigilanza sono state aggiunte le «guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali», così come indicato dalla XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati nel paese sopra citato. Viene soppressa la dicitura «prefettizi» relativa ai decreti delle guardie, perché oggi, in seguito alla cosiddetta «riforma Bassanini», molte guardie volontarie operano grazie a decreti di nomina rilasciati dalle province e non più dalle prefetture - uffici territoriali del Governo. Viene eliminato il termine «riconosciute» in quanto risulta una qualifica troppo generica e quindi fonte di incertezza interpretativa. Viene altresì eliminata la limitazione della vigilanza volontaria ai soli animali di affezione.
      Ci si augura un rapido esame e la conseguente approvazione della presente proposta di legge.
      Si ricorda, infine, che queste proposte di modifica al codice penale sono sostenute anche da numerose associazioni e gruppi di lavoro animalisti quali: Agire ora, Amici del randagio, Associazione amici animali abbandonati, Associazione italiana difesa animali e ambiente, Associazione difesa diritti animali, Animalisti italiani, Animal liberation front, Animal's emergency, Arca 2000, Associazione animalista livornese, Associazione ayusya, Associazione cuccia, Bollettino animalista, 100 per cento animalisti, Centro ricerca sul cancro senza sperimentazione animale, Collettivo animalista, Comitato europeo difesa animali onlus, Coordinamento proprietari animali, Cruelty free, Equivita, Gruppo Bairo onlus, gli Aristogatti di Empoli, Lega antivivisezionista Emilia Romagna (LEAR), Lega antivivisezionista (LEAL), Lega abolizione caccia, Lega antivivisezionista campana, Lega italiana volontari diritti animali, Medici internazionali (LIMAV), Movimento antispecista, Movimento UNA, Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA), Oltre la specie, Piccolo popolo, Progetto vivere Vegan, Protezione animali di Legnano, Rinascita animalista, SOS animali onlus, Unione europea protezione animali onlus, Umbria animalista, Veganlink, Vita da cani.
      Da questo punto di vista la presente proposta di legge offre la possibilità a tali associazioni di fare sentire la loro voce, e in questo modo di avvicinare concretamente le istituzioni rappresentative ai cittadini e alle loro forme di organizzazione volontaria.
 

Pag. 4